La legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha stabilito che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche a scopo di lucro in una delle classiche forme societarie esistenti, posto che lo statuto riporti specifici contenuti riferiti alla denominazione o ragione sociale, all’oggetto o scopo sociale.
La sopra citata legge ha disposto, altresì, che le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese a fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative”, così come le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) con la seguente distinzione ai fini fiscali:
– i compensi derivanti da tali contratti, stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettera m) D.P.R n. 917/1986; un ulteriore novità della legge di bilancio è l’innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito da 7.500 a 10.000 euro. Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato. Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
– i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 dello stesso D.P.R
Il prossimo 4 maggio il Consiglio Nazionale del Coni, dovrebbe adottare i provvedimenti che consentiranno, quindi, la definitiva applicazione e operatività della nuova società sportiva lucrativa (in particolare si attende la delibera CONI che definisca tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse Federazioni ed Enti affiliati) dell’inquadramento delle collaborazioni sportive quali collaborazioni coordinate e continuativa, e sui conseguenti adempimenti fra i quali la comunicazione al Centro per l’impiego, Libro del Lavoro e cedolino paga.
Servizio a cura di Marco Furlanetto