È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del D.L. 119/2018. La vera novità è contenuta ai commi 1 e 2 dell’ articolo 10 D.L 119/2018 introdotti in sede di conversione.
Vengono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (e quindi continueranno ad emettere la fattura cartacea) “i soggetti passivi” (pertanto, al momento, oltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche anche tutti gli altri enti senza scopo di lucro che potranno continuare ad utilizzare tale norma fino all’entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore) che hanno optato per la gestione dei proventi commerciali con il noto regime forfettario di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; “tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
Andrebbe, in via preliminare, chiarito se esonero valga “divieto” oppure se i soggetti che applicano la L. 398/1991 possano comunque, volendolo, anche se rimangono sotto il tetto indicato, emettere la fattura elettronica
Si pone il problema se nell’importo indicato debbano essere ricompresi solo i proventi commerciali “connessi” all’attività istituzionale dell’ente o anche quelli “non connessi”, come tali non ricompresi nel perimetro di applicazione della L. 398/1991 secondo la recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate di cui alla circolare 18/E/2018.
Cosa accadrà per le fatture da emettere nei confronti della Pubblica Amministrazione?
Altri dubbi, che speriamo siano chiariti in tempi molto rapidi, riguardano l’obbligo di conservazione digitale delle fatture passive (soprattutto nel caso di emissione di fatture elettroniche verso P.A.) e quali siano le responsabilità che ricadono in capo al soggetto in regime L. 398/1991 in riferimento alle fatture emesse per suo conto dal cliente.
Ma ancora, nel caso di mancato superamento della soglia nel periodo d’imposta 2018, l’esonero vale per tutto il periodo d’imposta 2019 a prescindere dall’ammontare dei proventi commerciali conseguiti in tale anno oppure l’esonero si “interrompe” al raggiungimento della soglia in corso d’anno? E anche qui, rilevano tutti i proventi commerciali o solo quelli connessi alle finalità istituzionali?
Da ultimo ci sembra opportuno ricordare che i soggetti in regime forfettario L. 398/1991 sono obbligati all’emissione delle fatture esclusivamente per le prestazioni previste all’ articolo 74, comma 6, D.P.R 633/1972 ovvero “per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”.
Come conciliarlo con l’onere posto in capo ai cessionari? Che significato andrà dato al termine “assicurano”?
La norma sembra doversi riferire solo alla cessione dei diritti radiotelevisivi in quanto per le sponsorizzazioni esiste un ulteriore comma specifico in cui viene previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.
L’articolo 10, comma 2, D.L 119/2018 non ripete il riferimento del precedente (“i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione”) ma si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991. Sembrerebbe quasi che questo secondo comma, pertanto, possa trovare applicazione solo nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, unici soggetti citati nelle norme indicate, e non a tutti gli enti senza scopo di lucro. Addirittura si potrebbe mettere in dubbio che lo stesso possa trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche, che applicano la L. 398/1991 in virtù del contenuto dell’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.
Sembrerebbe quindi che per le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime L. 398/1991, in questo caso indipendentemente dall’ammontare dei corrispettivi conseguiti, l’assolvimento dell’imposta debba avvenire mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in presenza di rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità.
Ma, così operando, trasferendo in capo all’azienda sponsor l’obbligo di assolvimento dell’imposta ordinariamente previsto in capo al cedente/prestatore (il soggetto in regime 398) significa che l’ente in 398 non potrà più godere della disponibilità finanziaria del 50% dell’iva abbattuta forfettariamente; disponibilità che aveva fino ad oggi consentito un legittimo vantaggio di non poco conto per il mondo delle associazioni sportive.
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