E’ stata diffusa in queste ore la bozza del DPCM che regolerà la “Fase 3” dello sport italiano. Il Decreto sarà destinato ad entrare in vigore da lunedì 15 giugno e a regolare il mondo dello sport fino al 14 luglio.
SITUAZIONE DA VALUTARE – Innanzitutto va segnalato che le misure che verranno adottate dal Governo dovranno comunque fare i conti con la situazione epidemiologica di ciascuna regione. Dove i contagi saranno sotto controllo, quindi, si potrà fare sport con meno vincoli già da lunedì.
La frase del DPCM dedicata allo sport recita testualmente: “A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.
Dunque da lunedì, oltre a poter camminare e pedalare all’aria aperta, sarà consentito svolgere anche gli sport di contatto (calcio, calcetto, basket, rugby ecc ecc). Nulla di più. Nessun riferimento alle competizioni (ciclistiche e non) e alle manifestazioni sportive che, di fatto, restano ancora vietate così come gli spettacoli all’aperto che implichino assembramenti senza poter assicurare la distanza interpersonale.
Riguardo alle manifestazioni pubbliche, infatti, la bozza del DPCM prevede chiaramente: “Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni”.
BOZZA DA RIVEDERE? – Il testo diramato questo pomeriggio è contenuto in una bozza del DPCM vero e proprio che verrà messo a punto dal Governo nei prossimi giorni. Dunque c’è ancora lo spazio per apporre integrazioni, modifiche e aggiunte alle disposizioni che resteranno in vigore fino al 14 luglio.
Se però dovesse essere approvata questa versione del DPCM, significherebbe che le gare ciclistiche di gruppo non si potranno disputare certamente almeno fino alla metà di luglio. Un disco giallo per il mondo delle due ruote destinato a frustrare nuovamente le speranze di un ritorno alla normalità cullate sino ad oggi dai più ottimisti.
Questo il testo integrale della bozza del DPCM:
“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
É consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.
É consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni.
A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili.
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.