Nel mese di ottobre del 2018 scomparve Adriano Borghetti, vicepresidente del Comitato Regionale Lombardia della FCI. Il primo dei non eletti ero io, ma il Presidente del CR Lombardia fece all’epoca di tutto per impedirmi di essere surrogato in quell’incarico. In seguito, venne messo nella condizione di dover adottare la corretta delibera, e provvedere alla mia nomina a vicepresidente. Tutto avvenne con un ritardo immotivato di quasi 23 mesi. Il Presidente di quel Comitato era Cordiano Dagnoni, l’attuale Presidente della FCI. Anche in quel caso il rispetto delle regole si rivelò un’opzione facoltativa e discrezionale.
Lo Statuto all’art. 21 comma 5 in materia di DECADENZA specifica: “Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio o dei singoli Vicepresidenti in numero inferiore alla metà più uno del totale, il Consiglio conserva ogni potere attribuitogli dal presente Statuto e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti nella precedente Assemblea nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo eletto”.
Lo Statuto parla chiaro, ma ancora una volta la storia si sta ripetendo in modo pressoché identico, anche se ad un livello superiore: questa volta è coinvolta la regolare composizione del Consiglio Federale che, giova ricordare, è l’unico organo di amministrazione della FCI.
Infatti le dimissioni del Vicepresidente federale Norma Gimondi hanno posto la Federazione nella stessa e identica condizione del C.R. Lombardia. Mi domando cosa vorrà fare il buon Cordiano e cosa accadrà: verrà surrogato il vice presidente dimissionario? Si deciderà di non farlo, adottando motivazioni prive di sostegno come nel mio caso, magari con il solo vero fine di evitare un elemento di disturbo?
Dopo le dimissioni di Norma Gimondi si sono svolti tre Consigli federali, l’ultimo il 4 novembre. Nel penultimo Consiglio si è provveduto alla ratifica delle dimissioni della stessa Gimondi senza adottare la delibera di surroga per coprire il posto vacante di vicepresidente.
Nel Consiglio del 4 novembre si è discusso nuovamente della cosa arrivando alla decisione basata sulla seconda parte, priva di applicabilità, del già citato comma 5 dell’art. 21, ossia questa: “Qualora non si possa procedere alla sostituzione con il criterio indicato deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non fosse compromessa la funzionalità dell’organo, potranno tenersi in occasione della prima Assemblea utile”.
La motivazione, che ha portato a questa decisione del Consiglio Federale, pare essere connessa al discorso delle quote rosa; una motivazione, se confermata, inesistente e ridicola.
Infatti se l’Assemblea nazionale avesse eletto tre vicepresidenti di genere maschile la regola concernente la quota rosa sarebbe stata applicata nella successiva elezione dei Consiglieri federali. E, in ogni caso, nessuna norma statutaria richiama le quote rosa per il caso di surroga di qualsivoglia membro di consiglio.
Invece di applicare le regole il Consiglio Federale usa, in modo pretestuoso e per un distorto fine politico, questa motivazione senza senso perché, nella realtà, dopo essersi liberato di una vicepresidente considerata fastidiosa sul piano amministrativo, il Presidente federale (e il Segretario Generale) non intendono confrontarsi in Consiglio federale con un vicepresidente che sul piano tecnico/organizzativo vale da solo più di tutto il Consiglio federale nel suo complesso.
Caro Dario Broccardo,
fai valere le tue ragioni inoltrando la richiesta alla FCI e, contestualmente informando la Giunta CONI che ha il dovere di vigilanza sulle Federazioni: è un tuo diritto, derivante da una decisione dell’Assemblea nazionale elettiva che è il che massimo organo deliberante in ambito federale, essere chiamato a ricoprire questa carica e un preciso ed inalienabile dovere dell’attuale Consiglio Federale.
Il non farlo comporta la violazione da parte del Consiglio Federale delle regole federali, Statuto art. 16 capoverso comma 2 e comma 2 lettera c), nonché del Codice etico federale, e la conseguente apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, ai sensi dell’art. 7 comma 5 dello Statuto.