Non sappiamo se Babbo Natale abbia risposto al neo-professionista che si era rivolto alla nostra redazione con una lettera aperta di denuncia per la sua situazione ma, da oggi, potrà sfogliare la risposta fornita dalla ACCPI che ha precisato di non essere a conoscenza di una realtà che, purtroppo, gli addetti ai lavori già ben conoscono da diverso tempo.
Dalla risposta della ACCPI, che riportiamo integralmente di seguito, si evince il contenuto della normativa in vigore che prevede l’obbligo per la società “acquirente” a saldare il premio di 5.000 euro al gruppo sportivo di provenienza. L’augurio, per tutti, è che l’applicazione effettiva di queste regole venga verificata.
Come ACCPI siamo molto tristi di leggere questa lettera scritta da un neoprofessionista.
In primo luogo vogliamo sottolineare come il fatto descritto non sia mai stato portato dal diretto interessato all’attenzione dell’Associazione che, nonostante il massimo impegno profuso da ogni suo membro, non è in grado di leggere nel pensiero di nessuno.
Ci affidiamo quindi anche noi, nostro malgrado, alla comunicazione pubblica per invitare l’atleta a farsi avanti per farsi aiutare. E nel caso ci siano altri corridori nella stessa situazione a fare altrettanto denunciando il comportamento della società, tenuta da regolamento in vigore* a prendersi carico del premio di valorizzazione.
Ci rammarica constatare come ormai di questi tempi la lettera anonima acchiappa click pubblicata in uno dei vari siti internet di settore valga piú di una telefonata per chiedere aiuto, di un faccia a faccia per spiegare e magari provare a risolvere.
Siamo qui per le ragazze e i ragazzi del gruppo, e qui resteremo.
Cristian Salvato, presidente ACCPI
Matteo Trentin e Marco Frapporti, vicepresidenti ACCPI
E tutto il consiglio direttivo ACCPI
*Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della richiesta
1] La richiesta di abilitazione all’esercizio dell’attività di corridore professionista deve essere
presentata dal corridore o dal Gruppo sportivo professionistico che ha formulato la proposta
contrattuale e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) copia della proposta di contratto, sottoscritta dalle parti, avente durata non inferiore ad
un biennio per i corridori di età inferiore a 23 anni, condizionata esclusivamente al rilascio
dell’abilitazione;
b) autocertificazione (all. 2) sottoscritta dal corridore, con firma autenticata nelle forme
previste dalla legge o con dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445), con cui il corridore dichiari di possedere i requisiti di cui all’art. 3.1,
con specificazione dettagliata dei dati ivi richiesti, e di non trovarsi in nessuna delle
condizioni prescritte nell’art. 3.2 del presente regolamento;
c) nulla osta da parte della società dilettantistica di provenienza attestante il pagamento del
premio di valorizzazione di Euro 5.000,00 (cinquemila) da parte del Gruppo Sportivo
Professionistico che ha formulato la proposta contrattuale;
d) ricevuta del versamento del contributo alle spese istruttorie e di rilascio dell’abilitazione,
nell’importo annualmente stabilito dal Consiglio Federale.
2] La richiesta deve essere presentata alla Segreteria Generale della F.C.I. entro il 30 novembre di
ciascun anno, e per conoscenza alla Lega del Ciclismo Professionistico.