Oggi a Milano si terrà la seconda parte dell’Assemblea della Lega Ciclismo nella quale dovrebbe essere completato l’iter di approvazione del nuovo statuto. Una procedura che, però, come già evidenziato in passato da Ciclismoweb.net ha molte zone grigie; a racchiuderle in una lettera inviata al Presidente Cordiano Dagnoni, e indirizzata ai vertici del ciclismo italiano e ai rappresentanti italiani negli organi internazionale è stato un attento osservatore come Angelo Francini che ha rilevato e raccolto in questi mesi una serie di irregolarità che rientrano “nell’Affaire Lega Ciclismo” e le ha evidenziate al numero uno del ciclismo italiano chiedendo un intervento diretto. Di seguito la lettera nella sua versione integrale, superfluo evidenziare come la lettera sia rimasta, sino ad oggi, priva di qualsiasi riscontro.
Caro Cordiano,
sono a sollecitare la Tua attenzione sull’intera vicenda Lega Ciclismo Professionistico che, col passare dei mesi, assurge a emblema della totale incapacità gestionale degli organi preposti alla gestione del movimento federale che unita all’inattendibilità delle decisioni degli Organi della Giustizia federale, peraltro privi di legittimazione per essere incorsi da tempo nella decadenza prevista dall’art. 4 dello Statuto FCI e dalle norme imposte dall’UCI, che si evidenzia nel mancato rispetto del Principio di Giustizia sportiva Coni:
2. Principi del processo sportivo
1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
Osservanza delle norme assolutamente disattesa e che ha indotto il Consiglio Federale ad assumere decisioni culminate nel commissariamento della LCP che ad oggi pesa sul bilancio federale per oltre 200.000 euro: spesa assolutamente immotivata poiché facente riferimento a spesa per una assemblea di una associazione privata che all’epoca non era nemmeno affiliata alla FCI.
Un piccolo esame delle normative federali per evidenziare, a tutte le persone in indirizzo, che la LCP non è un Organo della FCI ma è un’associazione privata al pari di qualsiasi altra società affiliata alla FCI con l’unica differenza che i suoi soci anziché essere persone fisiche sono società (gruppi sportivi ed enti organizzatori) già affiliate alla FCI.
Questo in base a quanto previsto dai Principi Fondamentali per gli statuti delle FSN emanati dal Coni:
10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive
1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.
2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CONI e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento.
3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.
6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
8. La determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale.
9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.
Pertanto le decisioni degli Organi di Giustizia federale, Tribunale Federale 2.a sez RG 21/2022 e Corte Federale d’Appello 2.a sez. RG 3/2022, sono completamente errate poiché hanno come riferimento, come si evidenzia nelle motivazioni, normative riservate al funzionamento dei soli organi federali:
1) la LCP viene paragonata nei procedimenti al pari di un Organo federale, cosa che invece non è;
2) nei confronti di Ivan Basso viene riconosciuta l’irregolare partecipazione al voto in rappresentanza della società Hayf Sports s.l. non risultando lo stesso membro della stessa società;
3) lo stesso Ivan Basso è stato artatamente riconosciuto idoneo ed ammesso quale candidato all’elezione a consigliere della LCP, essendo privo di un titolo giustificante la candidatura;
ed inoltre i predetti Organi di Giustizia e la Procura federale, organo che dovrebbe essere garante del rispetto nell’applicazione dei regolamenti, hanno omesso di accertare e quindi rilevare che:
4) la LCP non era affiliata alla FCI come previsto dalla normativa Coni, quindi priva della legittimazione ad agire nell’ambito della giustizia sportiva;
5) la società Eolo-Kometa (Hayf Sports s.l.) non aveva alcun titolo per partecipare e in conseguenza candidare suoi dirigenti ai lavori assembleari della LCP essendo una società non affiliata alla FCI, come stabilito dall’art. 53 dello Statuto FCI, ma una società affiliata Federazione Spagnola di Ciclismo;
6) che la FCI non aveva alcun titolo normativo e/o giuridico per costituirsi con il proprio Ufficio legale nel procedimento innanzi la Corte Federale d’Appello se non con il solo scopo dell’introduzione di “estemporanee” divagazioni sulle regole, tese a sviare il giudizio come si evidenzia nella motivazione dell’Organo di secondo grado, peraltro prive di validità in ambito della giustizia endofederale che deve attenersi alle regole sportive la cui corretta illustrazione applicativa è semmai demandata e riconosciuta in capo alla sola Procura Federale.
In base a quale titolo e su quali basi normative allora i predetti Organi hanno giudicato sulla questione considerando che hanno sbagliato in maniera clamorosa l’istruzione, lo svolgimento e la decisione finale?
Qualcuno dovrebbe porsi la domanda come mai il database della FCI nel 2022 e 2023 appariva così:
Da chi e per quale oscuro interesse è stato alterato in tal modo il database federale? Perché tutte le cartelle societarie sono flaggate, pur essendo scatole vuote?
La risposta è chiara ed evidente e si lega in modo indissolubile alla gestione di quanto demandato alla LCP.
Chiedo con quale autorità e con quali fini si sia mosso il Commissario straordinario in questi diciotto mesi di incarico. Forse su mandato del Consiglio Federale che ha erroneamente gli ha affidato un incarico che superava i limiti di quanto poteva essere affidato: ossia quello di portare ad una nuova assemblea elettiva dell’associazione privata Lega del Ciclismo Professionistico?
I fatti di queste ultime settimane rilevano che le irregolarità sopra evidenziate in merito alle decisioni del 2022 continuano a ripetersi nello svolgimento dei lavori della illegittima assemblea straordinaria per la modifica dello statuto LCP convocata altrettanto illegittimamente dal Commissario Di Cintio.
Le regole statutarie LCP applicabili in tale assemblea, concedendo per pura ipotesi buona tale illegittima convocazione, possono essere solo quelle vigenti nell’attuale Statuto LCP: gli emendamenti modificativi predisposti dallo stesso Commissario Di Cintio costituiscono un gravissimo abuso di potere.
Allego per opportuna conoscenza l’immagine scaricata dai database della FCI e della Federazione Ciclistica Spagnola sulla affiliazione 2024 del TEAM POLTI-KOMETA:
Registrazione resa inaccessibile al Comitato Regionale Lombardia, Organo al quale compete la vidimazione dell’affiliazione delle società residenti nel proprio ambito regionale.
Immagini che dimostrano come la partecipazione del TEAM POLTI-KOMETA all’Assemblea straordinaria della LCP svoltasi il 19 febbraio u.s. sia del tutto illegittima al pari di quella del 2022 e di conseguenza renda nulli i lavori assembleari fino ad ora parzialmente svoltisi e di conseguenza rendendo inutile la ripresa degli stessi prevista per il 5 marzo p.v.
Auspico un fermo ed immediato intervento che ponga fine a questo scempio delle regole che Tu caro Presidente ed il Consiglio Federale avete il dovere di rispettare e di far rispettare come sancito dallo Statuto FCI art. 16 comma 2 lettera c).
Alle altre Istituzioni in indirizzo chiedo l’osservanza di quel dovere di vigilanza imposta dalle Leggi vigenti.
Ribadisco la richiesta di commissariamento della FCI già evidenziata nelle mie precedenti note.
In attesa di riscontro porgo distinti saluti
Angelo Francini