E’ stata pubblicata lo scorso 13 agosto la sentenza del Procedimento Civile aperto presso il Tribunale di Alessandria sulla morte di Giovanni Iannelli.
Dopo l’archiviazione del procedimento penale, avvenuta nonostante tutte le opposizioni e le osservazioni poste da Carlo Iannelli, il procedimento civile è proseguito grazie al lavoro del Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio che in questi anni ha ascoltato le testimonianze di chi era presente a Molino dei Torti il 5 ottobre 2019, ha dato incarico ad un CTU di valutare con attenzione i fatti e la conformazione del rettifilo d’arrivo e, infine, ha stabilito responsabilità e risarcimenti.
I RESPONSABILI – Più di 4 anni di processo hanno portato ad accertare la responsabilità “nella determinazione dell’evento lesivo che cagionò la morte di Giovanni Iannelli (..) della Federazione Ciclistica Italiana, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dell’Asd Gs Bassa Valle Scrivia in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè dei signori Ennio Ferrari (presidente del Gs Bassa Valle Scrivia) e Danilo Massocchi” (direttore di corsa, nel frattempo deceduto).
Aldilà del risarcimento stabilito dal Tribunale Civile di Alessandria che, qualora non venisse impugnata la sentenza di primo grado, sarà interamente coperto dalla compagnia assicurativa della FCI, ciò che la Dott.ssa Alice Ambrosio fissa nero su bianco, anche grazie all’aiuto delle testimonianze e della relazione del CTU, sono le responsabilità della FCI e degli organizzatori nel caso specifico, tutti peraltro difesi dall’Avv. Nuri Venturelli, storico legale della FCI.
LA FCI – Innanzitutto vi è il rilievo per cui la documentazione depositata dagli organizzatori in fase di approvazione della gara era del tutto carente rispetto a quanto previsto dalle norme federali e la FCI è stata ritenuta responsabile per non aver riscontrato tale irregolarità: “Non avendolo fatto, ed essendo l’irregolarità riscontrata nell’iter di approvazione della gara un fatto antecedente da porsi in rapporto causale con l’evento – posto che se il Comitato non avesse autorizzato la gara, la stessa non si sarebbe svolta e l’incidente non si sarebbe verificato, la FCI deve quindi essere dichiarata responsabile dell’occorso ex art. 2043 cc”.
Va ricordato, per onor di cronaca, che il Comitato Regionale del Piemonte all’epoca dei fatti era presieduto da Giovanni Vietri, oggi “promosso” a Consigliere Nazionale con la gestione Dagnoni e che il responsabile della Struttura Tecnica, che avrebbe dovuto verificare la documentazione di gara prima di dare l’approvazione, era Luca Asteggiano.
GLI ORGANIZZATORI – Per la prima volta a distanza di quasi 5 anni dalla morte di Giovanni, la Sentenza del Tribunale Civile di Alessandria, fa chiarezza anche su quanto avrebbero dovuto fare organizzatori e direttori di corsa: “può certamente ritenersi che le colonne di mattoni contro cui andò ad impattare Giovanni Iannelli costituissero un ostacolo da proteggere rappresentando uno dei punti più pericolosi del percorso” e ancora “Plurimi elementi emersi nel corso del giudizio inducono a ritenere che la funzione delle transenne nel tratto di arrivo sia anche e soprattutto quella di presidio di sicurezza dei corridori e che l’utilizzo dell’avverbio “almeno” stia a significare che tali misure debbano essere aumentate in relazione alle peculiarità della competizione e alla conformazione del tratto finale di arrivo, specialmente laddove ricorrano condizioni di pericolo della strada”.
E proprio riguardo alle condizioni del rettilineo d’arrivo si legge: “E’ indubbio che la misura minima dei 150 metri di rettilineo non fosse stata comunque rispettata dagli organizzatori, essendovi, come si è detto, una semi-curva a sinistra posta a cavallo dei 150 metri dalla linea di arrivo e un tratto definibile come rettilineo vero e proprio di soli 110 metri circa. In considerazione della conformazione del tratto finale di arrivo, il rischio di verificazione di un incidente era dunque del tutto passibile di rappresentazione”.
E infine: “Il fatto che per molti anni si sia corsa la manifestazione senza il verificarsi di incidenti non può certo esimere l’organizzazione dalla costante verifica delle condizioni di sicurezza e dall’apprestamento delle misure idonee a garantirla, anche tenendo conto dello sviluppo delle tecniche sportive e dei mezzi utilizzati; basti pensare ai materiali con cui sono realizzate le biciclette da corsa moderne, così leggeri da renderle estremamente aerodinamiche e tali da consentire di raggiungere velocità certamente più ben elevate rispetto a quelle di sessant’anni fa”.
PROSPETTIVE – Una sentenza destinata a fare da pietra miliare in tema di sicurezza nelle gare ciclistiche e negli eventi sportivi in genere quella emessa dal Tribunale Civile di Alessandria che, oltre a restituire un pò di giustizia a Giovanni e ai suoi familiari, potrebbe portare anche alla riapertura del fascicolo penale.
La strada della giustizia italiana, però, è lunga e caratterizzata da diversi passaggi: innanzitutto bisognerà attendere la decisione delle parti soccombenti di ricorrere in appello o di accettare la verità scritta nero su bianco dalla sentenza di primo grado.
Ciclismoweb.net, che per primo ha seguito la vicenda sin dal suo inizio (nel nostro canale YouTube puoi vedere i servizi dedicati alla morte di Giovanni Iannelli con interviste e approfondimenti), continuerà ad occuparsi anche degli sviluppi giudiziari che potrebbero esserci nei prossimi mesi.