A gennaio 2018 le ASD italiane si erano svegliate con l’incubo di dover costituire e registrare nuovi contratti co.co.co per ciascun collaboratore. Il nuovo Governo giallo-verde, ha abrogato questa previsione normativa facendo quindi un passo indietro ma lasciando aperti molti punti interrogativi.
ASD: COSA CAMBIA – Se l’art. 1, comma 358, L. 205/2017 andava a riconoscere che una prestazione lavorativa svolta in forma autonoma in favore di un sodalizio riconosciuto ai fini sportivi potesse godere della disciplina agevolata dei redditi diversi, sia ai fini fiscali che previdenziali, qualificando quindi tali prestazioni quali collaborazioni coordinate e continuative riconducibili fiscalmente ai redditi diversi di cui all’art, 67, comma 1, lett. m) Tuir, ora, come noto, l’art. 13, comma 1, D.L 87/2018 (decreto “dignità”) abrogando le norme della L. 205/2017 (c.d pacchetto Lotti sullo sport) riapre la questione del quando e in quali circostanze potranno essere riconosciuti i c.d compensi sportivi disciplinati dal combinato disposto di cui agli art. 67 e 69 Tuir.
La prima considerazione da fare alla luce della abrogazione della norma sopra citata appare essere se a questo si debba o meno dare un significato. Ossia sarà possibile sostenere che la volontà del legislatore, cancellando questa norma, sia stata quella di escludere che l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir sia come tale applicabile a prestazioni continuative di lavoro autonomo? Questa è proprio la tesi a cui fa riferimento la decisione della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2924/2018), che si presenta essere come la prima decisione emanata in materia di lavoro sportivo dilettantistico in favore di sodalizi non lucrativi dopo il c.d decreto “dignità”, tesi non escludibile a priori.
I maggioritari e più recenti orientamenti di giurisprudenza e di prassi amministrativa (tra tutte la circolare 1/16 INL) erano tesi a ritenere che anche i soggetti che lavorano nello sport dilettantistico rientrassero tout court nella fattispecie dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) Tuir.
E’ chiaro che oggi, alla luce sia della sentenza della Corte della capitale che dell’indubbio effetto causato dall’abrogazione della norma, tale inquadramento non può più essere ritenuto “pacifico” o, comunque oggetto di presunzione.
Ma andiamo a delimitare il perimetro dei soggetti ai quali potenzialmente potranno essere riconosciuti i compensi sportivi, tenendo a mente il riferimento della circolare dell’Ispettorato del Lavoro laddove prevede che vi rientrino quelle categorie di soggetti che l’ente sportivo affiliante, federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva aveva riconosciuto come soggetti svolgenti attività sportiva nei propri regolamenti o nelle proprie deliberazioni.
Entriamo nelle singole fattispecie:
ATLETI
Il decreto (D.M. 15.03.2005) contenente l’adeguamento dei lavoratori da assicurare obbligatoriamente presso l’Enpals (oggi INPS gestione spettacolo) e che inserisce i lavoratori dilettanti tra coloro che sono soggetti all’assicurazione obbligatoria settore spettacolo, omette completamente ogni riferimento agli atleti. Probabilmente ritenendo che nei loro confronti prevalga l’aspetto ludico rispetto a quello lavorativo.
Se a questo aggiungiamo che, comunque, nei loro confronti non potrà mai trovare applicazione, anche in modo analogico, la L. 91/1981 sul professionismo sportivo causa il limite previsto dall’articolo 14 Preleggi al codice civile, ne deriva che agli atleti delle varie discipline sportive potrà continuare a essere riconosciuto il compenso sportivo ex articolo 67, comma 1, lett. m), senza limiti di ammontare e sempre senza obblighi di natura previdenziale e assicurativa (che non sia quella legata al tesseramento).
TECNICI (allenatori e istruttori)
Nei loro confronti sarà necessario effettuare un approfondimento. Se, infatti, o per la natura minimale del compenso (si ricorda che l’allora Enpals aveva fissato in 4.500 euro annui tale ammontare) o per la indubbia possibilità di provare che il tecnico consegua fuori dallo sport la fonte prevalente dei suoi compensi è oggettivo che l’attività svolta non costituisca attività lavorativa per il tecnico, appare confermato che gli sarà possibile riconoscere i compensi sportivi in esame. Ove, invece, il tecnico svolgesse l’attività sportiva come principale, anche se non esclusiva, sarà necessario svolgere una ulteriore indagine, ossia se nelle modalità effettive di svolgimento della prestazione siano presenti o meno i caratteri del lavoro subordinato o dell’esercizio di arti o professioni. In tal caso la possibilità di riconoscere i compensi sportivi sarebbe ex lege esclusa dall’incipit dello stesso art. 67 Tuir.
Sotto tale profilo sarà necessario porre la massima attenzione nell’introdurre figure quali il direttore tecnico o il capo allenatore che potrebbero motivare l’esistenza di una subordinazione gerarchica nei confronti degli altri tecnici sottoposti alle loro direttive.
A questo punto rimane da analizzare la situazione del tecnico che “lavora” nello sport da “autonomo” ma senza che questa attività costituisca esercizio di arti o professioni. La giurisprudenza prevalente (anche se non esclusiva) appariva favorevole anche in questo caso al riconoscimento del compenso sportivo.
Si tratterà di vedere, ora, se l’avvenuta abrogazione per legge della disposizione che lo consentiva espressamente rappresenterà o provocherà anche un mutamento di orientamento da parte della giurisprudenza.
Nel caso in cui ritenessimo o si decidesse comunque di applicare la disciplina dei compensi sportivi rimane un problema: in presenza di “lavoro sportivo” come questo può o deve essere qualificato ai fini lavoristici?
Non potendo qualificarlo come esercizio di arti o professioni (espressamente escluso dall’art. 67 Tuir) e non potendo ritenerlo, nella grande maggioranza dei casi, collaborazione occasionale, non si potrà che tornare alla qualificazione, per esclusione, di collaborazione coordinata e continuativa, con buona pace di coloro i quali hanno “favorito” l’abrogazione della qualificazione espressa come tale.
DIRIGENTE
Per tutti coloro i quali svolgono attività inerenti la pratica agonistica varranno le considerazioni già espresse per i tecnici.
Per gli addetti alla segreteria, i c.d. “amministrativo – gestionali” si porrà, per le modalità attraverso le quali viene svolta la prestazione, la necessità di porre maggiore attenzione ai rischi di riconoscimento del rapporto come subordinato.
Per il resto varranno le medesime valutazioni già svolte con l’unica differenza che, in questo caso, essendo rimasta la qualificazione come collaborazione coordinata e continuativa, sarà necessario effettuare i pagamenti con modalità tracciabili a prescindere dall’importo e si dovrà operare la denuncia al centro per l’impiego e porre in essere gli adempimenti conseguenti.
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