Come già evidenziato attraverso un nostro precedente articolo, la circolare della Agenzia delle entrate 18/E/2018 illustra importanti chiarimenti in materia di fisco per le associazioni e le società sportive dilettantistiche tra i quali, in relazione ai rapporti tra attività sportive e riforma del terzo settore, veniva evidenziato che le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potevano scegliere, a seguito della approvazione della riforma del terzo settore, se conservare le agevolazioni ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.
Orbene, con la pubblicazione del decreto correttivo del terzo settore (D.Lgs. 105/2018 in G.U. n.210 del 10.09.2018) può ritenersi completata e operativa la riforma del terzo settore. Diventa di attualità, pertanto, la scelta che dovranno compiere tutte le associazioni sportive dilettantistiche che sono già iscritte anche nei registri delle associazioni di promozione sociale: se rimanere solo sportive (mantenendo solo l’iscrizione al registro Coni) o diventare una associazione di promozione sociale iscritta sia all’istituendo registro unico nazionale del terzo settore che, per svolgere attività sportiva dilettantistica, al relativo registro Coni.
Si pone, ora, il problema di quali siano le agevolazioni, previste per le sportive, che perderebbero i sodalizi che intendono iscriversi al registro unico del terzo settore. Vediamo quali siano le agevolazioni fino ad oggi previste per le società sportive (ASD) e che qui si sintetizzano:
– defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla Federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione;
– agevolazioni previste dalla L. 398/1991 (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare);
– esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale (articolo 149 Tuir), ossia solo per le associazioni sportive dilettantistiche non si corre il rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l’amministrazione finanziaria non consideri più l’ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
– agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;
– presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (possibilità che le aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l’investimento promo – pubblicitario fatto dal proprio reddito);
– esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
– esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;
– applicazione dell’imposta di registro a tassa fissa;
– detrazioni dall’imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
– detrazione delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui;
– riduzione dell’accisa gas metano;
– 5 per mille.
Non vi è dubbio che, per espressa previsione del titolo X del D.Lgs. 117/2017, nel momento della sua definitiva entrata in vigore, i “soggetti sportivi” del terzo settore perderanno il diritto all’applicazione della L. 398/1991 e degli articoli 148 e 149 del Tuir (ossia i punti 1 – 3 dell’elenco sopra ricordato).
Anche le agevolazioni indicate ai punti 5 – 8, disciplinate dall’art. 90 L.289/2002 appaiono riservate ai soggetti che hanno lo status di associazioni o società sportive dilettantistiche. Pertanto gli enti del terzo settore “sportivi”, non potranno applicare queste norme ma, ai fini delle imposte indirette, dovranno fare riferimento alla specifica disciplina prevista dal codice del terzo settore.
Analogamente, la detrazione dall’imposta per contributi erogati (punto 9) non sarà più quella appena richiamata ma quella espressamente prevista dal codice del terzo settore, così come la disciplina del cinque per mille.
Diventa ora più problematico analizzare il permanere, in capo ai soggetti del terzo settore che praticano attività sportive, delle altre agevolazioni sopra elencate.
Si ritiene che potranno mantenere la defiscalizzazione sulle accise del gas metano. Come è noto, l’articolo 12 L.488/1999 (Legge Finanziaria 2000), modificando la nota (1) dell’articolo 26 del “Testo Unico delle Accise”, ha ricompreso fra gli usi industriali anche gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro. Essendo la tipologia di attività quella esentata e non il soggetto, tale agevolazione si ritiene possa essere applicata sia agli iscritti al registro Coni che ai soggetti iscritti anche al Runts.
Stesse conclusioni possono essere raggiunte per la detrazione per le spese per la partecipazione ai corsi sportivi. Il decreto 28.03.2007 (in G.U. n. 106 del 09.05.2007), emanato in applicazione dell’articolo 15, punto i, quinquies, Tuir, all’articolo 1, lett. b), prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta per le attività svolte in impianti sportivi “che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa”.
Si può quindi ritenere che l’Ets che faccia attività sportive abbia titolo per l’applicazione della norma agevolativa in esame.
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