Con la circolare n. 17 del 5 febbraio 2019, l’INPS detta la disciplina integrata dei requisiti di accesso e delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP).
Nell’ambito delle discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I., le Federazioni con obbligo di iscrizione all’ex ENPALS sono le seguenti sei:
1) Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
2) Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
3) Golf;
4) Motociclismo: velocità e motocross;
5) Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
6) Pugilato: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso.
Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero
La retribuzione pensionabile è individuata nella retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della quota di pensione, per cui il massimale giornaliero per i lavoratori iscritti al fondo è pari a 315.000 lire giornaliere, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
Contribuzione volontaria
Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti è utile anche la contribuzione versata volontariamente al fondo. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla condizione che risultino versati nel fondo, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, almeno tre anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro ovvero di contribuzione proveniente da riscatto per periodi di attività lavorativa o da ricongiunzione oppure, in alternativa, cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata.
Contribuzione d’ufficio
La contribuzione d’ufficio è valida ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, che siano in possesso di almeno 4.160 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi versati o accreditati nel fondo (16 anni).
Sono condizioni necessarie per l’accredito della contribuzione d’ufficio:
– l’accredito riguarda esclusivamente i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all’entrata in vigore del provvedimento;
– la retribuzione globale percepita non deve superare il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge n. 335/1995 con decorrenza 1.1.1996, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT;
– il riferimento al massimale di retribuzione imponibile comporta che l’accredito d’ufficio possa essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi per le prestazioni pensionistiche liquidabili a partire dal 1° agosto 1997;
– il numero dei contributi giornalieri accreditabili d’ufficio fino al limite di 260 per ogni anno preso in considerazione deve essere rapportato fino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui;
– l’accredito è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1.040 (4 anni) e fino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri (20 anni).
Prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP
Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, le seguenti prestazioni pensionistiche:
– pensione di vecchiaia anticipata;
– pensione di vecchiaia contributiva;
– pensione anticipata contributiva;
– assegno ordinario di invalidità;
– pensione di inabilità;
– pensione ai superstiti;
– pensione supplementare;
– supplemento di pensione.
Pensione di vecchiaia anticipata
I lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivi professionisti in conformità alle novità introdotte dal D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal conseguente Regolamento di armonizzazione emanato con D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.La prestazione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Pensione di vecchiaia contributiva
I lavoratori iscritti al fondo lavoratori sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia anche al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti della gestione privata, di seguito indicati, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato (importo soglia).
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, in materia di accrediti figurativi;
b) cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica deve essere incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza.
Pensioni supplementari
L’iscritto al FPSP, che sia titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, in presenza di contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sufficiente ai fini del riconoscimento di una autonoma prestazione a carico del fondo medesimo, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare in presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 5 della legge n. 1338/1962. Tale normativa è applicabile in virtù del richiamo espresso alle norme dell’AGO contenuto nell’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971 e nell’articolo 7 del D.lgs n. 182/1997, nonché nell’articolo 16 della citata Convenzione del 3 dicembre 1973.
format=”auto”>
//
//